Spese detraibili: dal gennaio 2020 solo con pagamento tracciato.

POS per professionisti e specialisti sanitari

Dal primo gennaio 2020 tutte le spese e gli oneri detraibili previsti dall’art. 15 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi, DPR 917/1986), per poter effettivamente essere detratte dall’Irpef devono essere pagate con mezzi tracciati (carte, bonifici, assegni, sistemi digitali).

A prevederlo è stata la Legge di Bilancio (articolo 1 commi 679-680 della Legge 160/2019). Questa novità porterà sicuramente ad un forte incremento dell’utilizzo del Pos, in quanto l’incasso mediante carta è più immediato e sicuro rispetto al bonifico (chissà quando verrà incassato) ed all’assegno. 

Per quali spese detraibili occorre il pagamento con Pos 

Alcune spese sono detraibili (vedi art. 15 del Tuir) solo se pagate con mezzi tracciati (in prevalenza sarà utilizzato il Pos): 

  • Spese sanitarie (visite e prestazioni specialistiche) presso Professionisti privati
  • spese per l’assistenza personale
  • spese veterinarie
  • spese per attività sportive dei figli
  • spese per istruzione
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
  • spese funebri

Questo vuol dire che un grandissimo numero di professionisti e specialisti nel settore dei servizi sanitari, come psicologi, fisioterapisti, dottori etc si vedranno praticamente obbligati ad acquistare un terminale POS. I pagamenti con carta saranno, infatti, probabilmente quelli più richiesti.

Riguardo le spese sanitarie le uniche eccezioni riguardano le spese mediche effettuate in farmacia (medicinali), presso la sanitaria o dall’ottico (medicinali e dispositivi medici) che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti (al Fisco i dati tracciati arriveranno comunque, tramite scontrino parlante), così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.

Per le prestazioni effettuate intramoenia presso ospedali e strutture pubbliche bisognerà invece pagare comunque con metodo tracciabile (Pos).

Detrazioni con pagamento tracciato: i documenti da conservare 

La cosa anomala è che se pur la spesa è stata sostenuta con mezzi digitali o tracciabili per fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi sarà necessario conservare le prove dei documenti (documenti cartacei, quindi ricevute o fatture e relativa copia dello scontrino Pos, del bonifico effettuato o copia dell’assegno emesso) per almeno cinque anni (fino al 31/12 del quinto anno successivo all’anno di competenza).

Ad esempio, se si paga con il Pos una delle spese che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, oltre a conservare copia della ricevuta/fattura o dello scontrino fiscale rilasciato, occorre conservare anche copia del pagamento POS o altro giustificativo della spesa come l’estratto conto (se la spesa compare con l’indicazione del soggetto che ha incassato). Perchè in questo modo si può fornire al Fisco, in caso di controllo, l’abbinata del pagamento tracciato con la spesa fatturata.

La Legge di Bilancio non prevede espressamente l’obbligo di conservazione, in quanto è materia dell’Agenzia delle Entrate, ed in attesa di chiarimenti dell’Agenzia se il rischio è perdere le detrazioni allora tanto vale provvedere a conservare anche la ricevuta del Pos. Inoltre è consigliabile far inserire nella ricevuta/fattura rilasciata da parte di chi incassa l’indicazione della modalità di pagamento.

Altra cosa importante da sapere: da quanto sembra emergere dalla norma – ma anche in questo caso sarebbe utile un chiarimento o interpretazione autentica da parte dell’Agenzia delle Entrate – d’ora in poi colui che fruisce della detrazione (per sé o per i familiari a carico) deve corrispondere a colui che paga la spesa medico-sanitaria (dovrà in pratica risultare intestatario della carta o del conto da quale si effettuano i bonifici ). 

Chi non rispetta le nuove regole non potrà più scaricare dalle tasse le spese detraibili. 

Per completezza riportiamo il testo degli articoli citati, mentre su questo link potete leggere il testo completo: 

Art. 1 comma 679 della L. 160/2019 – Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Art. 1 comma 680 della L. 160/2019 La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Art. 23 del DLgs 241/97 – I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento….. omissis 

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